CORTE DEI CONTI – SEZIONE DELLE AUTONOMIE
DELIBERAZIONE N.9 DEL 12 APRILE 2017
PRESIDENTE: DE GIROLAMO; RELATORI: PETRONIO - PETRUCCI
Il comma 714-bis della legge n.208/2015 assegna agli enti locali la facoltà di effettuare, entro il termine del 30 settembre 2016, una sostanziale modifica del piano di riequilibrio, per effetto dell’inclusione di un ulteriore disavanzo o di ulteriori debiti fuori bilancio. La suddetta facoltà è rivolta essenzialmente a considerare l’ipotesi in cui il disavanzo o i debiti fuori bilancio siano successivi alla deliberazione o alla approvazione del piano di riequilibrio. Non è ammissibile la successiva inclusione nel piano originario di quote di disavanzo o di debiti fuori bilancio già esistenti e conoscibili dall’ente alla data di presentazione o approvazione del piano.
Il piano riformulato o rimodulato, corredato del parere dell’Organo di revisione, deve essere oggetto di apposita istruttoria da parte della competente Commissione ministeriale.
Il termine del 30 settembre 2016 ha natura perentoria e la sua inosservanza implica la decadenza dalla facoltà di avvalersi della possibilità di modificare il piano originario.